Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.
Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
Gli avvisi di accertamento assumono la natura di titolo esecutivo decorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso.
Con il titolo esecutivo gli avvisi di accertamento diventano idonei ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14/04/1910, né della cartella di pagamento di cui al Decreto del presidente della repubblica Decreto del Presidente della Repubblica 31/12/1973, n. 602.