Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Per chiedere la rateizzazione, il debitore deve essere nella condizione di non poter versare l’intero importo dovuto, ma può pagarlo ripartito. 

Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l’istanza di rateizzazione sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a 50,00 €, salvo casi specifici e particolari da valutare in collaborazione con l’ufficio servizi sociali.

I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono: 

  • da 100,00 € a 500,00 €: fino a quattro rate mensili
  • da 500,01 € a 1.000,00 €: fino a otto rate mensili
  • da 1.000,01 € a 2.000,00 €: fino a dodici rate mensili
  • da 2.000,01 € a 4.000,00 €: fino a diciotto rate mensili
  • da 4.000,01 € a 6.000,00 €: fino a ventiquattro rate mensili
  • oltre 6.000,01 € in trentasei rate mensili, salvo che il contribuente non richieda un numero di rate inferiore.

 

Approfondimenti

Documentazione attestante la situazione di temporanea difficoltà economica

Per le persone fisiche, comprese le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE che non dovrà superare l’ammontare di 26.000,00 €.

Per gli altri soggetti, come società di persone, società di capitali ed enti del terzo settore deve essere trasmessa apposita attestazione, redatta da professionista iscritto a un albo, come: ragioniere, dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente del lavoro, tributarista.

La documentazione deve riportare i seguenti parametri:

  • indice di liquidità: (importo liquidità corrente + importo liquidità differita)/ passivo corrente. L'indice di liquidità deve essere inferiore a 1
     
  • indice alfa: (importo del debito complessivo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese dovute/totale valore della produzione) x 100.
    L'indice alfa deve essere superiore a 10. Il totale valore della produzione è relativo alle voci contabili che, con riferimento all’art. 2425 del codice civile, corrispondono a: “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione” e “Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”.

     

L’indice di liquidità e l’indice alfa dovranno essere determinati secondo le voci di bilancio relativo ad un esercizio chiuso da non oltre sei mesi dalla data di presentazione dell’stanza di rateizzazione.

Nel caso in cui l’ultimo bilancio si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione, l’indice di liquidità e l’indice alfa dovranno essere determinati sulla base di una relazione economico - patrimoniale infrannuale, redatta dal professionista risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione.


In tale ipotesi il totale del valore della produzione dell’indice alfa dovrà essere rettificato e determinato su base annua utilizzando la seguente formula: (valore della produzione risultante dalla predetta relazione economico-patrimoniale infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12.


Qualora il debitore ritenga, dandone adeguata motivazione, che il valore della produzione rettificato su base annua sia inidoneo a rappresentare correttamente la sua situazione economica attuale, dovrà inserire al denominatore dell’indice alfa l’importo del totale del valore della produzione risultante dal conto economico dell’ultimo esercizio chiuso

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:54.22