Fare un ravvedimento operoso per omissione o insufficiente versamento

Fare un ravvedimento operoso per omissione o insufficiente versamento

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie beneficiando della riduzione delle sanzioni rispetto a quella ordinariamente prevista.

In caso di omissione o insufficiente versamento dei tributi dovuti, l’ammontare della sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria del 30% varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

La regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche nel caso in cui tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d’imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere. 

Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è fissato di anno in anno con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Approfondimenti

Ravvedimento sprint

Applicabile entro 14 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento.

Prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento breve

Applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo.

Prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa dell' 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

Ravvedimento medio - trimestrale

Applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo. 

Prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa dell' 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento lungo o annuale

Applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo.

Prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento lunghissimo o biennale

Applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo.

Prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento ultra-biennale

Applicabile oltre i due anni di ritardo

Prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

Come effettuare il conteggio?

Il conteggio del ravvedimento operoso dei tributi IMU e TASI può essere effettuato in autonomia al seguente sul portale dedicato.

Come pagare?

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a ICP, TOSAP, COSAP e canone unico patrimoniale occorre utilizzare le modalità previste dal Comune.

I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Tasse
Sezioni: Tributi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:54.22