Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Approfondimenti

Chi la deve pagare?

Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede,  o detiene a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

    Sono escluse dalla TARI:

    • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
    • le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

    La presenza di arredo, e/oppure macchinari, e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

    La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

    In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporanea la detenzione continuativa con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.

    La TARI è dovuta da chiunque ne realizza il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all’immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido.

     

    Definizioni ai fini TARI

    • possesso: la titolarità dell’immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie
    • detenzione: la disponibilità dell’immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto
    • locali: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie
    • aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi
    • utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione
    • utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
      Come si calcola?

      La superficie rilevante per l’applicazione della TARI è costituita, per tutte le utenze, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

      La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri, compresi eventuali soppalchi e locali di deposito di pertinenza, escludendo le parti con altezza inferiore a m. 1,50; per le aree scoperte è misurata al filo interno dei muri (se esistenti) o al confine, al netto di eventuali costruzioni.

      La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

      Le tariffe si determinano secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e sono suddivise in due grandi categorie: 

      • utenze domestiche;
      • utenze non domestiche.

      A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

      • quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti
      • quota variabile, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione

      Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

       

      TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

      La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

      La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

       

      TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

      La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

      La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le Tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

      Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell’ Allegato 2, al Regolamento Comunale della tassa sui rifiuti -TARI

      Quando si paga?

      La TARI è versata in due rate, con facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

      Le scadenze delle rate sono fissate di regola al 31 luglio e al 31 dicembre di ogni anno, salva diversa determinazione stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe o con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

      Qualora alla scadenza della prima rata non fossero state ancora deliberate le tariffe per l’anno di riferimento, si applicano le tariffe in vigore l’anno precedente, con conguaglio sulla seconda rata.

      Il comune trasmette ai contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indica le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, con allegato il modello di pagamento precompilato.

      Quando si presenta la dichiarazione?

      Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

      La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche. Ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione.

      I soggetti passivi devono dichiarare entro 60 giorni l’avverarsi di ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

      • l’inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione
      • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni
      • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.

      Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

      Nel caso di più possessori o detentori dell’immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

      La dichiarazione, da redigersi su appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; il tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro 60 giorni da quando sono intervenute le predette modificazioni.

      Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

      Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi: a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d’uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante; b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.

      La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso gli uffici comunali, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

      La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

      Conservano validità le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU, TARES o TARI, sempre che non siano intervenute variazioni rilevanti per l’applicazione del tributo.

      CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

      Utenze domestiche

      La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

      1. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell’anno non risultanti all’anagrafe, come colf e badanti
      2. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene
      3. l’ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell’interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell’utenza, compresa la rendita catastale
      4. la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo
      5. la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione
      6. la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

       

      Utenze non domestiche

      La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

      1. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale)
      2. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
      3. l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo
      4. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione
      5. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, detrazioni o agevolazioni.

       

      ESLUSIONE DELLE QUOTE VARIABILI

      L'art. 238 comma 10 D. L.gs. 152/2006, come modificato dall'art. 3, comma 12 D. Lgs. 116/2020, prevede, a partire dall’anno 2022, che le utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lett. b-ter) punto 2 D. Lgs. 152/2006) ad un soggetto privato (quindi, non utilizzando più il gestore pubblico) e dimostrano di averli avviati al recupero, sono escluse dal versamento della quota variabile della tassa rifiuti.

      Il termine per comunicare all’Ufficio Tari l’intenzione di uscire dal servizio pubblico è il 30 giugno di ogni anno. La comunicazione ha effetto dall’anno successivo e per 5 anni consecutivi.

      L’esclusione dalla quota variabile della Tari verrà annualmente confermata dietro presentazione, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo, dei formulari, che attestano l’avvenuto recupero dei rifiuti urbani e le effettive quantità recuperate.

       

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      Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:54.22