Comunicare lo smaltimento di residui vegetali e forestali per combustione

Comunicare lo smaltimento di residui vegetali e forestali per abbruciamento

I piccoli cumuli di materiale vegetale e forestale possono essere smaltiti anche con modalità alternative a quelle ordinarie, per mezzo della combustione (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 182, com. 6 bis).

I metodi per la combustione devono assicurare la sicurezza dell'ambiente e della salute umana. L'attività di combustione deve essere svolta in periodi in cui il rischio di incendi boschivi è basso.

La combustione dei residui vegetali e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno, in tutti i periodi dell'anno, per i territori a quota altimetrica uguale o superiore a 300 metri sul livello del mare (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 45, com. 10). 

Approfondimenti

Divieto di combustione

La Deliberazione di giunta regionale 18/09/2017, n. X/7095 ha introdotto il divieto di combustione per i territori collocati a quota inferiore ai 300 metri rispetto al livello del mare o a 200 metri per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane. 

Il divieto di combustione si applica dall'1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. 

Tuttavia, per i territori situati in zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, è prevista la deroga che consente al proprietario o possessore del terreno di effettuare la combustione per soli due giorni anche nel periodo indicato, dal primo giorno di ottobre fino al 31 marzo. 

L'attività di combustione deve avvenire con modalità che riducano l'impatto diretto di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. 

Per ulteriori informazioni, consulta l'allegato 3 della Deliberazione di giunta regionale 18/09/2017, n. X/7095

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:54.22